Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 03/10/2006 n. 262

3. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003 n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella medesima unità previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attività del Registro italiano dighe.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri per la quanti- ficazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1, dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002 n. 166.

5. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi del presente articolo, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004 n. 139.

6. Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.

7. La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003 n. 136, continua a svolgere i compiti previsti ai sensi del citato decreto, senza oneri a carico dei bilanci pubblici. Alle esigenze di segreteria della stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo. A tale fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9 del citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.

Art. 46 - Proroga del termine in materia di soppressione di organismi

1. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

Art. 47 - Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, dall'articolo 7, commi 1, 2, 3, 14 e 15, e dagli articoli 16, 18, 23, 35 e 39, pari a milioni 27,05 per l'anno 2006, a milioni 390,5 per l'anno 2007, a milioni 402,3 per l'anno 2008, a milioni 391,3 per l'anno 2009 ed a milioni 241,7 a decorrere dal 2010, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 48 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. D.L. 03/10/2006 n. 262 – Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 ottobre 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Padoa-Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella Allegato: ALLEGATO (previsto dall'art. 7, comma 21) TRIBUTI SPECIALI CATASTALI n. OGGETTO Tariffa in Euro 1 Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici

1.1 Per ogni certificato, copia o estratto

16.00 Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4.

1.1.1 Oltre all’importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, presenti nei rispettivi elaborati:

- particella, per gli estratti e le copie autentiche dalle mappe e dagli abbozzi;

- foglio di mappa, per la copia dei quadri di unione;

- vertice o caposaldo, per le copie di monografia;

- punto, per il quale si determinano le coordinate;

- unità immobiliare, per gli estratti storici e per soggetto;

- unità immobiliare urbana per il rilascio di copia di planimetrie ed elaborati planimetrici.

4.00 Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate.

1.2 Per ogni estratto di mappa rilasciato in formato digitale

16.00 L’estratto è utilizzabile per la redazione di tipi di aggiornamento geometrico

1.2.1 Oltre all’importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.2, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.

4.00 Il tributo non si applica alle prime quattro particelle. 2 Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costituzione e di variazione, dei tipi mappali, particellari e di frazionamento, ai fini dell’aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all’anagrafe tributaria:

2.1 Per ogni domanda di volture 55.00 Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare.

2.2 Per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione; 50.00

2.3 Per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate o derivate; 65.00

2.3.1 Per ogni particella eccedente 3.00 3 Attestazioni di conformità degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico:

3.1 Per ogni estratto di mappa 10.00

3.1.1 Oltre all’importo 4.00 Il tributo non si applica alle prime quattro particelle. D.L. 03/10/2006 n. 262 – Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

 

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